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Roma, 18 marzo 2016
Circolare n. 52/2016
Oggetto: Notizie in breve.
Previdenza – Massimale dei trattamenti di
cassa integrazione, mobilità, NASPI e DIS-COLL – Poiché nel 2015 la variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo è stata inferiore allo zero l’INPS, come già avvenuto per i minimali
contributivi, ha confermato per il 2016 i tetti mensili dei trattamenti di cassa
integrazione e di mobilità dello scorso anno che, pertanto, restano pari a euro 1.167,91 (al lordo dei contributi a
carico del datore di lavoro). Per quanto riguarda invece le nuove indennità di
disoccupazione per lavoratori dipendenti e collaboratori, rispettivamente NASPI
(Nuova Assicurazione Sociale per
l’Impiego) e DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa), il tetto mensile per il 2016 resta
pari a 1.300 euro (al netto dei contributi a carico del datore di lavoro) – Circolare INPS n. 48
del 14.3.2016.
Lavoro
– Collocamento disabili – Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul portale www.cliclavoro.gov.it il vademecum per la compilazione del prospetto informativo dei lavoratori
disabili che, come è noto, entro il 15 maggio p.v. deve essere trasmesso allo
stesso Ministero dai datori di lavoro con oltre 15 dipendenti.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 35/2016 e 25/2015
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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INPS
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 14.03.2016
Circolare n. 48
Destinatari omessi
OGGETTO: Importi massimi dei
trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno
emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo
del credito cooperativo, della mobilità, dei trattamenti speciali di
disoccupazione per l’edilizia, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL
e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2016.
SOMMARIO:
Si riporta la misura,
in vigore dal 1° gennaio 2016, degli importi massimi dei trattamenti di
integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per
il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito
Cooperativo, della mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per
l’edilizia, dell’indennità di disoccupazione NASpI,
dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL – nonché la
misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Premessa.
L’art.
3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 148/15 prevede che, con effetto dal 1°
gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del
trattamento di cui alle lettere a) e b) dell’art.3, comma 5, del decreto sopra
citato (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale),nonché la
retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità
aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del
massimale più alto – siano aumentati nella misura del 100 per cento
dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
L’art.
1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 precisa che “Con riferimento
alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi,
la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina
rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di
decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno
precedente non può risultare inferiore a zero”.
In
applicazione di quanto previsto dal comma 287 sopra richiamato, anche
l’aggiornamento degli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito
per il 2016 è stato effettuato sulla base degli importi massimi dell’anno
precedente, ossia sulla base dei valori indicati per l’anno 2015.
2.
Trattamenti di integrazione salariale
Si
riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale
di cui al citato art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/15, la
retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità
aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli
importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione
prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è
pari al 5,84 per cento:
Trattamenti di
integrazione salariale |
|||
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a
2.102,24 |
Basso |
971,71 |
914,96 |
Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.167,91 |
1.099,70 |
Si
sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell’art. 3 e del comma
1, lett. I e M, dell’art. 46 (abrogazione art. 1 L.
863/84 e art. 13 L. 223/91), per le integrazioni salariali relative a contratti
di solidarietà, il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite
dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai
contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015.
Detti
importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto
dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura
ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi
in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie
stagionali.
Trattamenti
di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) |
|||
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a
2.102,24 |
Basso |
1.166,05 |
1.097,95 |
Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.401,49 |
1.319,64 |
La
previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’art.3 comma 5,
del Decreto Legislativo n. 148/15, non si applica ai trattamenti concessi per
le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’art.
18, comma 2, del già richiamato Decreto Legislativo.
3.
Fondo credito
a)
Assegno ordinario
Si
riportano i massimali mensili indicati nella circolare n. 101, del 21 maggio
2015, per l’assegno ordinario aggiornati per l’anno 2016 nonché le retribuzioni
mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi:
Massimali assegno
ordinario |
|
Retribuzione mensile
lorda (euro) |
Massimale (euro) |
Inferiore
a 2.126,33 |
1.154,85 |
Compresa tra 2.126,33 – 3.361,21 |
1.331,11 |
Superiore
a 3.361,21 |
1.681,62 |
b)
Assegno emergenziale
Si riportano
i massimali mensili, indicati nella circolare n. 101 sopracitata, per l’assegno
emergenziale aggiornati per l’anno 2016, nonché le retribuzioni mensili di
riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo
indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda
mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo
26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per
cento. Stante il disposto normativo di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile
esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari
o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica indicata dall’azienda
nel flusso Uniemens:
Massimali assegno
emergenziale |
||
Retribuzione
tabellare annua lorda (euro) |
Importo al lordo
della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Importo al netto
della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 40.720,45 |
2.378,58 |
2.239,67 |
Compresa tra 40.720,45 – 53.578,73 |
2.679,45 |
|
Superiore a 53.578,73 |
3.750,21 |
4.
Fondo credito cooperativo
a)
Assegno emergenziale
Si
riportano i massimali mensili previsti dall’art 12, co 3 del D.I. n.82761 del 20 giugno 2014 per l’assegno emergenziale
aggiornati per l’anno 2016, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per
l’applicazione degli stessi.
L’importo
indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda
mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo
26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per
cento. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in
cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della
retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens:
Massimali assegno
emergenziale Fondo del credito cooperativo |
||
Retribuzione
tabellare annua lorda (euro) |
Importo al lordo
della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Importo al netto
della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 38.494,84 |
2.281,32 |
2.148,09 |
Compresa tra 38.494,84
– 53.690,17 |
3.068,44 |
|
Superiore a 53.690,17 |
3.568,87 |
5.
Indennità di mobilità
Ai
sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, che
fissa la misura dell’indennità di mobilità, per i primi dodici mesi, al cento
per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale, gli importi
massimi dell’indennità di che trattasi corrispondono, per i primi dodici mesi,
a quelli indicati al precedente paragrafo 2, prima parte.
Ciò
posto, si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura
iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da
liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2015, nonché
la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire
il massimale più alto.
Gli
importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione
prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente
è pari al 5,84 per cento:
Indennità
di mobilità |
|||
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a
2.102,24 |
Basso |
971,71 |
914,96 |
Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.167,91 |
1.099,70 |
6. Trattamenti
speciali di disoccupazione per l’edilizia
Per i
lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per
l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n.
223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3,
della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi
indicati nel precedente paragrafo 2.
Per i
lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per
l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere,
rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, è fissato, per l’anno 2016, in: euro 635,34 che, al netto della
riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 598,24.
7.
Indennità di disoccupazione NASpI
Ai
sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo
2015 n.22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle
indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i
criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/05/2015 ad euro 1.195
per il 2016.
L’importo
massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui
all’art. 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il
2016, euro 1.300.
8.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
Ai
sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo
2015 n.22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della
indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo
i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27/04/2015, ad euro 1.195
per il 2016.
L’importo
massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2016,
euro 1.300.
9.
Indennità di disoccupazione agricola
Per
quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti
normali, da liquidare nell’anno 2016 con riferimento ai periodi di
attività svolti nel corso dell’anno 2015, trovano applicazione, in ossequio al
principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.
Pertanto
tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 19 del 30 gennaio
2015 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad
euro 1.165,58 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro
969,77 (quanto al massimale più basso).
10.
Assegno per attività socialmente utili
L’importo
mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente
utili è pari, dal 1° gennaio 2016, ad euro 580,14. Anche a tale
prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n.
41/86.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato